Dopo anni di attesa, è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR 2025), che sostituisce i precedenti Accordi emanati in attuazione del Testo Unico 81/2008 e s.m.i.
La ns. Società fornisce alle Aziende ogni tipo di informazione e supporto per la applicazione delle nuove regole, anche attraverso il nuovo servizio di Check Up – Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Prime indicazioni sui nuovi corsi obbligatori per i Datori di Lavoro
Chi dovrà frequentare i nuovi corsi?
L’obbligo formativo riguarda il Datore di Lavoro, definito dal Testo Unico 81/2008 e s.m.i. in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ovvero:
- “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore” – Questa definizione può riguardare, ad esempio, il Titolare di una microazienda che ha un diretto contratto di lavoro con il proprio dipendente ecc.
- (Comunque, il Datore di Lavoro è) “Il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa” – Per “soggetto” si può intendere sia una singola persona fisica (Es. l’Amministratore Delegato ecc.), sia un organo collegiale (Es. il Consiglio di Amministrazione ecc.)
- “Il soggetto che ha la responsabilità dell’unità produttiva” – Es. Il “Direttore di stabilimento” (Soltanto se questo è una unità produttiva, ai sensi del Testo unico)
In caso di delega di funzioni (Art. 16 D.Lgs. 81/2008) si ritiene che il corso debba essere frequentato dal “Datore di Lavoro delegante”.
Si consiglia di contattare la Ns. Area Salute e Sicurezza sul Lavoro per comprendere meglio questi concetti (Es. “tipo e l’assetto dell’organizzazione“, esercizio dei “poteri decisionali e di spesa“, concetto di “autonomia finanziaria e tecnico funzionale“, distinzione fra “delega di funzioni” e “delega gestoria” ecc.).
Quando entra in vigore il nuovo obbligo?
I Datori di Lavoro avranno 2 anni di tempo per frequentare i corsi di formazione, a partire dalla entrata in vigore dell’ASR (L’ASR entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
La norma prevede anche un obbligo di aggiornamento, quindi si tratta di un adempimento che diventerà periodico per tutti i Datori di Lavoro.
Si ricorda anche che il “Corso di formazione per Datore di Lavoro” è fra i requisiti per la patente a crediti, per le imprese che operano nei cantieri edili.
Quali saranno i contenuti del corso?
Il corso durerà 16 ore e avrà lo scopo di accrescere le conoscenze e competenze dei Datori di Lavoro sugli obblighi e responsabilità penali, civili ed amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Altri temi importanti riguarderanno “L’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale“, e la comunicazione per “Un’efficace interazione e relazione” ecc.
Quali saranno le modalità del corso?
S.I.S.S.I. srl è soggetto formatore per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il corso potrà essere erogato in “Presenza fisica” (Es. in azienda, in aula ecc.), in “Video conferenza sincrona” o in “e–Learning“.
I percorsi formativi possono essere personalizzati secondo le specifiche esigenze aziendali.
Altri contenuti dell’ASR 2025
Il nuovo provvedimento:
- Fissa a 12 ore le durate dei corsi per i Preposti e i Dirigenti di nuova nomina
- Chiarisce che l’aggiornamento del Preposto (6 ore) deve essere effettuato “Con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi“. L’aggiornamento periodico dei Preposti e le relative attività formative devono essere svolti interamente con modalità in presenza
- Conferma che i Datori di Lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti (Il docente deve sempre avere i requisiti di Legge)
- Modifica molte delle disposizioni in materia di formazione, mantenendone inalterate altre
Regime transitorio
L’ASR 2025 entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In attesa di una puntuale disamina dell’ASR 2025, si può iniziare ad analizzare l’importante regime transitorio:
- Non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR 2025 possono essere “Avviati i corsi secondo le vecchie regole“
- I Datori di Lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR 2025. I corsi di formazione per Datore di Lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’ASR 2025, con contenuti conformi all’ASR 2025, sono riconosciuti
- Sono fatti salvi i corsi per Lavoratori, Preposti e Dirigenti effettuati in vigenza delle vecchie regole. Per il Preposto l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’ASR 2025, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR 2025
- Il nuovo corso di formazione per Lavoratori e Datori di Lavoro che operano in ambienti confinati deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR 2025
- I corsi di formazione di abilitazione per caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR 2025
La ns. Società diffonderà il Testo ufficiale non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Non esitate a contattare il nostro ufficio per ulteriori informazioni chiedendo del Sig. Danilo Ferrari che Vi supporterà per quanto sopra esposto.
Il nostro studio, rimane a disposizione per informazioni.